Il Tribunale di Milano con sentenza del 08/07/2024*, dopo aver accertato la
completa mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione parziale
dell’appartamento del committente attore in giudizio, condannava l’impresa
appaltatrice al risarcimento dei danni subiti dal committente per la loro mancata
esecuzione, compresi quelli derivanti dalla definitiva perdita della possibilità di
usufruire dello sconto in fattura.
Lo Studio assisteva il committente ed otteneva – a tempi di record in un solo
anno e 4 mesi – la richiesta risoluzione del contratto di appalto e previo
l’esperimento di apposita consulenza tecnica il ristoro dei danni subiti. In
particolare, il Tribunale, accertato che il corrispettivo era stato pagato per il 50%
con acconti anticipati e l’altra metà con lo sconto in fattura, riconosceva
innanzitutto, la restituzione integrale delle somme versate con gli interessi dalla
domanda al saldo.
Quanto agli ulteriori danni, il Tribunale riteneva che durante la stagione dei
superbonus a causa dell’eccessivo beneficio fiscale riconosciuto, i prezzi dei
lavori pattuiti potevano non corrispondere agli effettivi valori di mercato, il che
rendeva arduo rispettare il principio secondo il quale il risarcimento del danno non
può assicurare un guadagno o benefici maggiori rispetto al sacrificio subito.
Il Tribunale, pertanto, piuttosto di ritenere che i danni del committente fossero
danni da perdita di chances, riconoscendo l’importo dello sconto perso e
fatturato, riteneva invece che gli ulteriori danni subiti consistessero nel mancato
incremento di valore dell’appartamento in conseguenza della mancata
esecuzione dei lavori commissionati, prendendo come riferimento la data prevista
per l’inizio dei lavori e la data di notifica della citazione in giudizio. I valori di
rifermento venivano determinati dalla CTU disposta dal Tribunale, indi, da quei
valori sono stati detratte le somme effettivamente pagate e rimborsate, ma non
l’ulteriore esborso oggetto di “sconto in fattura” del 50% previsto nel contratto per
benefici fiscali, non potendone il committente più beneficiare.
La rimanenza corrispondeva al danno da lucro cessante subito e liquidato al
committente.
In questo modo si poteva dare concreto riconoscimento dell’effettivo danno
subito per la mancata esecuzione dei lavori senza rischiare di riconoscere al
creditore importi non dovuti.

Il Tribunale ha disposto, infine, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della
sentenza, del contratto e della fattura emessa dall’impresa affinché essa potesse
procedere all’eventuale recupero di quanto corrisposto come credito fiscale alla
società convenuta in relazione al contratto concluso con il committente per opere
mai eseguite.
L’azione reintegratoria si sviluppava quindi su due fronti, uno interno con il
committente, uno esterno a livello fiscale onde impedire i benefici per l’esecutrice
previsti solo in caso di esatta esecuzione dei lavori commissionati.
Milano lì 25.7.2024

Avv. Pietro G Bembo
* Sentenza n. 6845/2024 pubbl. il 08/07/2024 RG n.14590/2023 Tribunale Milano
sez. 7^ Dott. P. Gattari

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