Condanna al risarcimento del danno da perdita dello sconto in fattura
Lo Studio Legale Avv. Bembo P.G. & Partners ottiene, in solo 1 anno e 4 mesi, dal Tribunale di Milano sentenza in favore del committente di condanna dell’impresa appaltatrice al risarcimento dei danni per mancati lavori di ristrutturazione edile di un appartamento, lavori pagati interamente parte in denaro e per il 50% con lo sconto in fattura.
Si tratta della più recente vittoria giudiziale dello Studio, che assistendo il committente dei lavori chiedeva la risoluzione del contratto di appalto per completo inadempimento per mancata esecuzione dei lavori, con la condanna dell’appaltatrice alla restituzione delle somme pagate pari al 50% del prezzo convenuto ed al risarcimento dei danni conseguenti sia alla perdita della possibilità dello sconto in fattura per il 50% che alla mancata esecuzione del contratto.
Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dichiarando risolto il contratto per l’inadempimento grave dell’impresa, condannandola alla restituzione delle somme ricevute oltre interessi legali di mora dalla data di pagamento sino al saldo ed al risarcimento dei danni recati al committente. Questi, in particolare, consistevano nel danno da mancato incremento del valore dell’appartamento al momento della domanda in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori commissionati. Danno accertato dal giudice essere pari all’incremento che sarebbe stato possibile nel caso i lavori commissionati fossero stati eseguiti, valore accertato dalla CTU disposta in corso di causa, dedotte le somme versate. Il danno conseguente alla perdita della possibilità di ottenere in quel periodo di tempo lo sconto in fattura veniva risarcito nel non detrarre dal maggior valore conseguibile di cui sopra, la somma scontata, ma solo quanto versato effettivamente.
Al danno così accertato si sommavano gli interessi legali di mora dalla domanda e la condanna alle spese di lite.
Il Tribunale ha disposto infine la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della sentenza, del contratto e della fattura emessa dall’impresa affinché essa proceda all’eventuale recupero di quanto corrisposto come credito fiscale alla società convenuta in relazione al contratto concluso con il committente per opere mai eseguite.
Milano lì 25.7.2024
Sentenza n. 6845/2024 pubbl. il 08/07/2024 RG n. 14590/2023 Tribunale Milano sez. 7^ Dott. P. Gattari