La mancata ottemperanza all’obbligo di leale collaborazione tra le parti per l’esecuzione del contratto rende infondata ogni pretesa di addebito alla controparte di asseriti inadempimenti Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civile Pres. Rel. Dott.ssa Anna Mantovani, 29 dicembre 2023, n. 3653 pubblicata il 29 dicembre 2023 rep. N. 3806/2023.

In un contratto di compravendita di macchinario da progettare, costruire e consegnare, previo collaudo, ad un intermediario per la rivendita ad un suo cliente finale, la collaborazione delle parti nell’esecuzione del contratto è essenziale, specie in caso di mancata esatta specificazione nel contratto delle qualità del prodotto alimentare che il macchinario avrebbe dovuto trattare. Nel caso specifico il contratto indicava che le informazioni circa le caratteristiche del prodotto da trattare o un suo campione erano essenziali per il rispetto delle dichiarate prestazioni della macchina.

In caso di emersione di vizi del macchinario solo in occasione del primo avviamento presso il cliente finale dell’intermediario acquirente/rivenditore – dopo un precedente collaudo in fabbrica eseguito con prodotto diverso ed accettato da questi – i vizi che sono risultati dipendenti dal primo utilizzo del prodotto del cliente finale costituiscono la conseguenza della violazione da parte dell’intermediario del potere-dovere di mettere a disposizione della costruttrice il prodotto da utilizzare con il macchinario ed il suo inadempimento assorbe ed incide nella valutazione finale dell’esecuzione del contratto tanto che rendono infondata ogni pretesa dell’intermediario circa l’inadempimento contrattuale della costruttrice.

Quand’anche dovesse ritenersi che il problema nell’utilizzo del macchinario possa essere qualificato vizio, infatti, dovrebbe comunque essere escluso ogni obbligo di garanzia del venditore ex art. 1491 c.c., dato che si tratterebbe di vizi facilmente riconoscibili, se il funzionamento fosse stato testato con il prodotto che effettivamente doveva essere trattato con il macchinario fornito”, circostanza non avvenuta per la negligenza dell’intermediario.

L’assenza di contestazioni progettuali alla macchina confermano poi la centrale rilevanza della mancata conoscenza del prodotto da confezionare, con esclusione di qualsivoglia profilo di consegna di aliud pro alio, oltreché di vendita senza le qualità̀ essenziali ai sensi dell’art. 1497 c.c., con conseguente completa riforma della sentenza di primo grado con revoca della dichiarazione di risoluzione del contratto e con la condanna dell’intermediaria al pagamento del residuo prezzo del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese del primo e del secondo grado.

Avv. Pietro G. Bembo

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