La clausola che comporta deroga alle norme sulla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, fissando un foro diverso da quello competente per legge o anche limitando la scelta tra i fori alternativamente previsti dalle norme processuali, è per giurisprudenza pacifica, una clausola vessatoria che come tale deve essere approvata espressamente e specificamente per iscritto ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. o in via alternativa deve essere stata oggetto di apposita trattativa della quale le parti daranno atto nel testo dell’accordo. La sostanziale differenza tra le due modalità di accettazione della clausola comporta anche diverse situazioni in caso di contestazione.
Nel caso si sia nell’ambito dei rapporti tra professionisti (ovvero persone fisiche o giuridiche che agiscano nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero di loro intermediari), il dato formale della sottoscrizione non lascia spazio a contestazione, con la conseguenza che oggetto di contrasto potrà caso mai essere soltanto la formulazione del richiamo alla clausola accettata, se non eseguita in modo chiaro ed esaustivo al fine di corrispondere allo scopo di dare piena contezza della doppia sottoscrizione come richiesto dalla giurisprudenza. Atteso che l’art. 1341 c.c. richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, non risponde certo alle prescrizioni di specificità e chiarezza imposta dalla predetta norma il richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, laddove questo avvenga con un mero richiamo al numero o alla lettera della clausola vessatoria, mentre i predetti requisiti saranno soddisfatti con il richiamo al titolo della clausola o della obbligazione vessatoria che si chiede di approvare (Cass. 19 maggio 2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5 giugno 2014, n. 12708; 3 settembre 2007, n. 18525) o meglio ancora con l’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola stessa (Cass. 11 novembre 2015, n. 22984; Cass.Ord.7 febbraio 2018 n. 2895). Si tenga conto che, in caso di dubbio, prevale l’interpretazione della clausola che risulti più favorevole alla parte che non ha predisposto il contratto (art. 1370 c.c.) o al consumatore (art. 35 c. 2 Cod. Cons).
Nel caso di un contratto on line, non essendo possibile la doppia firma, è ormai ammessa per accettare le clausole vessatorie la prassi del “point and click” (letteralmente “punta e clicca”), in tal senso si è espresso il giudice europeo (Corte di Giustizia, sent. 21 maggio 2015, C- 322/14, Cars on the web) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 21622/2017) e di merito ((Giud. Pace Partanna 1° febbraio 2002 n. 15, Trib. Catanzaro 30 aprile 2012).
Se il contratto on line ha caratteri di internazionalità nel caso di clausola di deroga della giurisdizione, il requisito della doppia firma potrà venir meno, essendo sufficiente la sottoscrizione del solo contratto come previsto dal Regolamento UE c.d. Bruxelles I-bis, che deroga agli artt. 1341 e 1342 c.c., prevedendo addirittura che possano bastare le modalità conformi alle pratiche stabilite dalle parti o da usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere (ivi compreso, dunque, un determinato comportamento concludente, generalmente osservato dagli operatori del settore commerciale in cui operano le parti contraenti)
Nel diverso caso di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore (ovvero la persona fisica o il soggetto equiparato al consumatore – PMI e a volte il Condomino – che agisce per scopi estranei all’attività professionale), lo status di consumatore è correlato al ruolo di parte contrattuale economicamente debole a tutela della quale, nella disciplina delle clausole vessatorie, il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) considera nulle le clausole elencate nell’art. 33, comma 2, presumendole vessatorie, salvo prova contraria della effettiva accettazione a seguito di trattativa individuale (cfr. Cass. 8268/2020).
In particolare, la lettera u) dell’articolo 33 citato, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Fatte queste premesse, è sorto il dubbio se una clausola di deroga del foro del consumatore valida era anche valida a derogare i fori alternativi possibili e se era necessario eccepire l’eventuale invalidità della clausola in merito a dette deroghe. In sintesi se nella clausola sia o meno necessario esplicitare tutti i fori oggetto di deroga.
Di norma non è mai stato inteso che la clausola di scelta del foro esclusivo dovesse indicare precisamente tutti i fori derogati, né che in giudizio per fare valere la clausola si dovesse eccepire l’incompetenza territoriale del foro ordinario ed anche dei fori alternativi (ex plurimis Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018, Rv. 649544 -02). In tal senso viene ulteriore recente conferma dalla Corte di legittimità che con ordinanza del 21.11.2022 (Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 21 novembre 2022, n. 34215) afferma il seguente principio di diritto: “La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”.
Avv. Pietro G. Bembo