Il nuovo Codice degli appalti incide notevolmente sul tema della progettazione, ritenuto dal legislatore delegato uno dei temi centrali di inefficienza, sia dal lato della committenza che da quello dei progettisti. Le soluzioni individuate dal nuovo Codice sono volte a garantire ruoli di professionalità e di qualità a tutto vantaggio di un mercato più competitivo. Partendo dall’aspetto delle stazioni appaltanti, si registrano novità che operano nel senso di favorirne le aggregazioni per incentivare la concentrazione di risorse, la capacità organizzativa e manageriale (articolo 37), introdurre il rating di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 38), operare limitazioni nella indizione di gare in base al valore della commessa (articolo 37, commi 1 e 2) e, infine, operare prevalentemente con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa per la selezione dell’aggiudicatario (articolo 95; eccezione fatta per i casi di bandi di gara per un valore fino a 40.000 euro per i quali resta il criterio del maggior ribasso tramite un procedimento di selezione diretta).

Le procedure e le modalità di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione sono solo quelle previste dall’articolo 157 con rimando alle disposizioni degli articoli 60 e 61, che rispettivamente disciplinano la procedura aperta e quella ristretta. Alla stazione appaltante è data facoltà di inserire criteri premiali per valorizzare il rating di legalità dei concorrenti e per agevolare la partecipazioni di piccole e nuove imprese e di giovani professionisti (articolo 95, comma 13).

Il nuovo codice disciplina in modo più dettagliato i concorsi di idee (articolo 156), definiti come concorsi finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con un congruo premio, con l’introduzione dell’applicazione delle medesime disposizioni previste per gli incarichi di progettazione. Sul punto la novità consiste nella possibilità che al vincitore la stazione appaltante possa anche riconoscere nel bando del concorso l’affidamento della realizzazione dei successivi livelli di progettazione, o in alternativa prevedere la divisione della realizzazione dei successivi livelli di progettazione in due fasi concorsuali: una per la fattibilità e l’altra per il definitivo architettonico con valore di fattibilità per le strutture e l’impiantistica (articolo 156). Anche in questo caso ci potranno essere sistemi premianti del punteggio attribuito in caso di presenza di uno o più giovani professionisti nel gruppo concorrente.

Per quanto concerne le soluzioni direttamente impattanti il tema della progettazione, si evidenziano quelle relative alla ridefinizione dei requisiti dei progettisti annunciati dall’art. 24 nel senso di consentire il riconoscimento delle esperienze per i soli servizi cosidetti di punta nell’attesa che vengano definiti i precisi e completi requisiti da un decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 19 luglio 2016 sentita l’Anac, quindi attenzione a quelle che saranno le nuove prescrizioni. Per ora le nuove linee guida già pubblicate il 3 maggio 2016 e in corso di consultazione paiono molto fumose e senza particolari novità. Nel frattempo, restano validi i requisiti vigenti.

Cambiano invece la terminologia e i nuovi livelli di progettazione, che pur restando tre, affermano il principio che ogni gara per lavori o servizi si fonderà solo sul progetto esecutivo, con l’introduzione del divieto dell’appalto integrato (art. 59, comma 1).

Questi i nuovi livelli di progettazione: il progetto di fattibilità tecnica ed economica; il progetto definitivo; il progetto esecutivo (art. 23). Tuttavia, per conoscerne i dettagli e gli specifici contenuti si dovrà attendere un emanando decreto del ministro delle Infrastrutture. Per ora resta rilevante il fatto che la nuova progettazione dovrà assicurare le dieci esigenze fissate dal primo comma dell’articolo 23 – innovando in parte quanto emergeva dal combinato disposto dell’articolo 93 del decreto legislativo 163/06 e dall’articolo 15 del Dpr 207/10 – tra le quali compare l’indicazione di ridurre il consumo del suolo. Limitando l’esame al progetto esecutivo, che potrebbe anche sostituire i livelli precedenti, a condizione che contenga tutti i contenuti dei livelli omessi (comma 4, art. 23), esso deve determinare ogni dettaglio dei lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con il definitivo.

“Ogni gara per lavori o servizi si fonderà solo sul progetto esecutivo, con l’introduzione del divieto dell’appalto integrato”

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