La firma della clausola di deroga della giurisdizione nel contratto accessorio vale per quello principale Riconosciuta la giurisdizione italiana in ragione della sottoscrizione della clausola derogatoria solo in uno dei due contratti oggetto della chiamata in garanzia del rivenditore francese di macchinario italiano destinato a cliente finale francese.

Il Tribunale commerciale di Mende (Francia) con la sentenza n. del 30.9.2020 ha riconosciuto la giurisdizione italiana e la competenza del foro di Pavia, riconoscendo l’efficacia della clausola derogatoria della giurisdizione sottoscritta nel contratto integrativo del contratto principale, nonostante in quest’ultimo l’identica clausola non fosse stata sottoscritta. La sottoscrizione della clausola nel contratto integrativo e/o accessorio è efficace anche per la lite originata dal contratto principale.

Questo è il principio che si desume dalla sentenza citata resa per decidere una causa complessa originata dalla citazione in giudizio a cura del cliente finale francese al rivenditore francese di un macchinario italiano per la risoluzione del relativo contratto di compravendita ed il risarcimento dei danni subiti per la mancata prestazione garantita. Il rivenditore francese, a sua volta, chiamava in garanzia il fornitore e produttore italiano del macchinario realizzato appositamente sulle indicazioni del cliente finale francese, mediate dal rivenditore.

Lo Studio assisteva il produttore italiano eccependo la carenza di giurisdizione francese essendo competente il tribunale italiano indicato nella clausola derogatoria della giurisdizione inserita nel modulo delle condizioni generali di vendita del fornitore italiano. Nello specifico caso la clausola veniva sottoscritta dal rivenditore francese ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. solo in occasione del contratto integrativo successivo a quello principale e relativo alla realizzazione di alcuni accessori. Nel contratto tra il rivenditore francese ed il cliente francese non vi erano queste clausole e nemmeno quelle utili a definire le limitazioni delle prestazioni del macchinario.

Il rivenditore francese contestava l’eccezione di giurisdizione italiana e rivendicava la giurisdizione francese per la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie in tema di giurisdizione italiana nel contratto principale; in via subordinata riteneva assorbente la connessione della chiamata in garanzia con la causa risarcitoria principale del proprio cliente francese ai sensi dell’art. 8 lett.b) del Reg. Ue n. 1215/2912 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2012. Il tribunale dichiarava l’assenza della propria giurisdizione in ragione della presenza nel contratto principale sottoscritto della clausola derogatoria e della sua espressa sottoscrizione nel modulo allegato al contratto accessorio ed integrativo in applicazione dell’art. 25 del Reg. Ue n. 1215/2912 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2012 a superamento del relativo art.8.

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